Parte Seconda · L'attività amministrativa
Capitolo IV — Il provvedimento amministrativo
Il provvedimento amministrativo costituisce l'atto tipico mediante il quale la pubblica amministrazione esercita il potere autoritativo attribuitole dalla legge, incidendo unilateralmente nella sfera giuridica dei destinatari. Esso rappresenta il momento conclusivo del procedimento disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4.1.2 I caratteri essenziali
La dottrina prevalente individua nel provvedimento quattro caratteri fondamentali: la tipicità, per cui i poteri autoritativi devono trovare fondamento in un'espressa previsione normativa; l'imperatività, che consente all'atto di produrre effetti indipendentemente dal consenso del destinatario; l'esecutorietà, come idoneità dell'atto a essere portato ad esecuzione coattiva; l'inoppugnabilità, che si traduce nella non più contestabilità una volta scaduti i termini di impugnazione.
Accanto a tali caratteri, va ricordata la presunzione di legittimità di cui gode il provvedimento sino al suo eventuale annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela.






